Art. 2.
(Partecipazione alle missioni umanitarie e internazionali).

      1. La partecipazione delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni umanitarie e internazionali è deliberata dal Consiglio dei ministri, previa informazione al Presidente della Repubblica.
      2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono tempestivamente comunicate alle Camere, che assumono le conseguenti determinazioni in tempi compatibili con l'adempimento dei previsti impegni internazionali.
      3. Sulla base delle determinazioni di cui al comma 2, le missioni umanitarie e internazionali sono autorizzate per un periodo non superiore a dodici mesi con apposito provvedimento legislativo.
      4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, con apposito provvedimento legislativo emanato con cadenza almeno annuale si provvede alla

 

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proroga delle missioni autorizzate nell'anno precedente, fino alla conclusione di ciascuna di esse.